Esistono diverse tipologie di mobbing, quello messo in atto dal datore, detto “bossing” o “mobbing verticale” e quello praticato da colleghi detto “mobbing orizzontale”, ma sono tutte condotte illecite lesive verso il lavoratore che le subisce.
Si definisce “mobbing” il comportamento consistente in una serie di atti (anche se singolarmente considerati eventualmente leciti) che hanno lo scopo di perseguitare un lavoratore per emarginarlo, colpirlo e spingerlo a, ad esempio, presentare le dimissioni o il trasferimento o altro.
Il mobbing, in altre parole, non è che un processo sistematico e voluto di cancellazione della figura del lavoratore che viene portato avanti attraverso una continua sottrazione di mezzi essenziali per lavorare ed attraverso un continuo deterioramento dei rapporti interpersonali che sono necessari al lavoratore per svolgere la sua normale attività lavorativa.
Si deve trattare di una condotta – considerata nel suo complesso – lesiva della dignità professionale e umana del lavoratore, dignità da intendersi sotto l’aspetto morale, psicologico, fisico o sessuale.
Quando questo comportamento è realizzato dal datore di lavoro (o comunque da un superiore) nei confronti di un dipendente prende anche il nome di “bossing” (o “mobbing verticale”).
Quando questa pratica è realizzata da alcuni lavoratori nei confronti di un loro collega, il fenomeno viene anche definito “mobbing orizzontale”.
*** Ettore Pietro SILVA, avvocato, Mobbing, il comportamento dei colleghi può portare alla condanna, blog 'studio legale Silva', 8 luglio 2015
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