sabato 30 marzo 2019

#MOSQUITO / Famiglia come 'società naturale', il ruolo di Togliatti e Iotti (Federico Bardelle)

La Costituzione italiana dedica diverse disposizioni al tema della famiglia: l’art. 29, comma 1, Cost., in particolare, sancisce che «la Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio».

La previsione si traduce in un riconoscimento esclusivo della famiglia legittima, una valvola di chiusura – e parametro di costituzionalità – per le evoluzioni legislative tese al riconoscimento di forme di famiglia diverse da quelle fondate sul matrimonio legittimo; tale orientamento, tuttavia, seppure attraversi tutti i colori del Parlamento, appare ingiustificato per svariate ragioni.

Accogliendo una simile interpretazione, infatti, il dato letterale di cui all’art. 29 Cost. dà vita ad un ossimoro: come può qualcosa di naturale, spontaneo e prestatuale, come la famiglia, fondarsi unicamente su un’istituzione giuridica artificiale, come il matrimonio? Si tratta di una proposizione impossibile: munita di senso, ma priva di significato. Tale contraddizione può essere sciolta solo ritenendo che il matrimonio sia una delle forme che la famiglia può assumere, una forma storicamente determinata – all’epoca dell’Assemblea Costituente – ma non la sola forma possibile.

Approfondendo l’intenzione del legislatore storico, inoltre, si scopre come l’art. 29 Cost., ed in particolare l’inciso «famiglia come società naturale fondata sul matrimonio», non sia stato frutto di un mero compromesso tra la parte cattolica e la sinistra. Nel seno dell’Assemblea Costituente, difatti, l’espressione “società naturale” non fu proposta da un cattolico, bensì da un noto e dichiarato esponente della sinistra, Palmiro Togliatti, mentre le riserve sul testo definitivo furono avanzate proprio dalla parte cattolica; questa inversione di ruoli – solo apparente, però – aveva una motivazione profonda: i cattolici, dopo aver perso la battaglia per inserire in Costituzione il principio dell’indissolubilità del matrimonio, avversarono fortemente l’uso dell’espressione “società naturale” per evitare di lasciare pericolosi spazi interpretativi, che avrebbero aperto il campo ad istituti giuridici potenzialmente nocivi per il matrimonio.

Nell’intento dei Costituenti, l’art. 29 Cost. non aveva una portata giusnaturalistica: la disposizione, infatti – per riprendere il pensiero di Nilde Iotti -, mirava ad evitare la pratica, diffusa nel precedente periodo fascista, dell’ingerenza dello Stato nell’autonomia della famiglia, palesata, ad esempio, nell’obbligo di improntare l’educazione familiare al sentimento nazionale fascista, nel divieto per gli ebrei di sposarsi in terra italiana o nel divieto di matrimoni tra italiani ed ebrei per non contaminare la razza; ne consegue – come affermato da Aldo moro – che l’art. 29 Cost. non è una definizione che ammette solo la famiglia legittima fondata sul matrimonio, ma è una determinazione di limiti all’ingerenza dello Stato, possibile solo in determinati casi eccezionali, come l’assicurare l’uguaglianza tra i coniugi o l’educazione della prole. In tal senso “naturale” significa “razionale”: la conformazione interna della famiglia, pertanto, non si deve esaurire fatalmente nel matrimonio, ma è rimessa alla razionalità dello sviluppo storico. (...)

*** Federico BARDELLE, 1988, avvocato, Famiglia come “società naturale fondata sul matrimonio”, il ruolo di Togliatti e Iotti, 'diritto.it', 16 maggio 2012, qui


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